Descrizione
- I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del comune di residenza. A tal fine dovranno essere specificati, oltre alle generalità ed ai recapiti telefonici del proprietario, i dati descrittivi del cane (nome, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo, se corto, medio o lungo) i quali verranno riportati nell’apposito registro insieme con il codice di riconoscimento.
- Il comune, all’atto dell’iscrizione del cane, rilascia al proprietario l’“attestato di iscrizione” e gli fa firmare la denuncia di iscrizione.
- Il veterinario a comprova dell’avvenuta identificazione dell’animale, rilascia specifica attestazione, comprensiva del referto segnaletico, sul modello di “attestato di iscrizione” trattenendone una copia.
In alternativa è possibile registrare l’animale tramite medici veterinari presso i servizi veterinari delle AUSL (fino al 1.12.2015 anche tramite medici veterinari liberi professionisti). In tal caso il medico veterinario procede direttamente all’identificazione e contestuale iscrizione dell’animale nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione. Nel caso di cuccioli, identificazione e registrazione devono avvenire entro i 2 mesi d’età. In questo caso non è obbligatoria la preventiva iscrizione all’anagrafe entro il primo mese di vita. Fonte.
Attenzione: la DGR 139/2011 – Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna - prevede che dal 1/1/2016 solo i veterinari accreditati alla banca dati regionale degli animali d’affezione possano inserire i microchip identificativi nei cani, gatti e furetti e nel contempo iscriverli all’anagrafe.