Unioni civili

  • Servizio attivo

E’ costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Descrizione

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (art. 1, c. 11, legge 76/2016). Esse concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato (art. 1, c. 12, legge 76/2016).
 
In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell’unione civile è la comunione dei beni (art. 1, c. 13, legge 76/2016).

A chi è rivolto

Possono costituire un'unione civile due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge: non essere  sposati o parti di altra Unione Civile non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.) non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.) nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)

Possono costituire un'unione civile due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
  • non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)

Come fare

Requisiti d’accesso Compimento della maggiore età (art. 1, c. 2, legge 76/2016) Medesimo sesso (art. 1, c. 2, legge 76/2016) Assenza di causa di impedimento. L’unione civile non può essere costituita (art. 1, c. 4, legge 76/2016) se: Per una delle parti sussiste un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso Una delle parti è inferma di mente Tra le parti sussistono rapporti di cui all’art. 87, c. 1, del codice civile (relazioni di parentela, affinità, adozione che impediscono di contrarre matrimonio) Vi è condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte Per gli stranieri: nulla osta all’unione civile rilasciato dal proprio Paese (art. 8, DPCM 144/2016)   Contatta preventivamente l'ufficio (mail o telefono)

Requisiti d’accesso

  • Compimento della maggiore età (art. 1, c. 2, legge 76/2016)
  • Medesimo sesso (art. 1, c. 2, legge 76/2016)
  • Assenza di causa di impedimento. L’unione civile non può essere costituita (art. 1, c. 4, legge 76/2016) se:
  1. Per una delle parti sussiste un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso
  2. Una delle parti è inferma di mente
  3. Tra le parti sussistono rapporti di cui all’art. 87, c. 1, del codice civile (relazioni di parentela, affinità, adozione che impediscono di contrarre matrimonio)
  4. Vi è condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte
Per gli stranieri: nulla osta all’unione civile rilasciato dal proprio Paese (art. 8, DPCM 144/2016)
 

Cosa serve

Documenti da presentare o allegare Gli interessati fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile di loro scelta (art. 1, c. 1, DPCM 144/2016). Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare (art. 1, c. 2, DPCM 144/2016): il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, c. 4, della legge 76/2016. Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile (art. 8 DPCM 144/1989). Adempimenti e costi a carico dell’interessato Le parti sottoscrivono il verbale della richiesta redatto dall’ufficiale di stato civile ed indicano a quest’ultimo una data, immediatamente successiva al termine di 15 giorni (che servono all’ufficio per verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese ed acquisire eventuali documenti volti a provare l’inesistenza di cause impeditive), in cui ricomparire per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (art. 1, c. 3, DPCM 144/2016). Nel giorno indicato, le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile. Nella dichiarazione le parti: Confermano l’assenza di cause impeditive (art. 3, c. 1, DPCM 144/2016);Possono:Dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell’art. 1, c. 13, della legge 76/2016 (art. 3, c. 4, DPCM 144/2016);Indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione; la parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune (art. 4, c. 1, DPCM 144/2016).Le parti ed i testimoni sottoscrivono il verbale di costituzione dell’unione civile (art. 3, c. 2, DPCM 144/2016). La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato equivale a rinuncia. Di tale fatto l’ufficiale redige processo verbale che la parte e i testimoni presenti sottoscrivono (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016). La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato per la costituzione dell’unione civile equivale a rinuncia. La parte ed i testimoni eventualmente presenti sottoscrivono il verbale redatto dall’ufficiale (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016).

Documenti da presentare o allegare

Gli interessati fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile di loro scelta (art. 1, c. 1, DPCM 144/2016). Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare (art. 1, c. 2, DPCM 144/2016):
  • il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
  • l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, c. 4, della legge 76/2016.

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile (art. 8 DPCM 144/1989).

Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Le parti sottoscrivono il verbale della richiesta redatto dall’ufficiale di stato civile ed indicano a quest’ultimo una data, immediatamente successiva al termine di 15 giorni (che servono all’ufficio per verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese ed acquisire eventuali documenti volti a provare l’inesistenza di cause impeditive), in cui ricomparire per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (art. 1, c. 3, DPCM 144/2016).
Nel giorno indicato, le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile. Nella dichiarazione le parti:
Confermano l’assenza di cause impeditive (art. 3, c. 1, DPCM 144/2016);
Possono:Dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell’art. 1, c. 13, della legge 76/2016 (art. 3, c. 4, DPCM 144/2016);
Indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione; la parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune (art. 4, c. 1, DPCM 144/2016).
Le parti ed i testimoni sottoscrivono il verbale di costituzione dell’unione civile (art. 3, c. 2, DPCM 144/2016). La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato equivale a rinuncia. Di tale fatto l’ufficiale redige processo verbale che la parte e i testimoni presenti sottoscrivono (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016).
La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato per la costituzione dell’unione civile equivale a rinuncia. La parte ed i testimoni eventualmente presenti sottoscrivono il verbale redatto dall’ufficiale (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016).

Cosa si ottiene

Costituzione unione civile.

Costituzione unione civile.
Tempi e scadenze

L'unione civile deve essere celebrata entro 6 mesi (180 giorni) dalla richiesta.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Procedure collegate all'esito

L’unione civile si scioglie:

  • Per la morte di una delle parti (art. 1, c. 22, legge 76/2016)
  • Nei casi previsti dall’art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge n. 898 del 1970 (art. 1, c. 23, legge 76/2016)
  • Quando le parti ne hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà dinanzi all’ufficiale dello stato civile; in tale caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione (art. 1, c. 24, legge 76/2016)
  • Per sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1, c. 26, legge 76/2016)

Ultimo aggiornamento: 10 Aprile 2025, 22:32