Descrizione
In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell’unione civile è la comunione dei beni (art. 1, c. 13, legge 76/2016).
Possono costituire un'unione civile due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge: non essere sposati o parti di altra Unione Civile non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.) non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.) nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)
Requisiti d’accesso Compimento della maggiore età (art. 1, c. 2, legge 76/2016) Medesimo sesso (art. 1, c. 2, legge 76/2016) Assenza di causa di impedimento. L’unione civile non può essere costituita (art. 1, c. 4, legge 76/2016) se: Per una delle parti sussiste un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso Una delle parti è inferma di mente Tra le parti sussistono rapporti di cui all’art. 87, c. 1, del codice civile (relazioni di parentela, affinità, adozione che impediscono di contrarre matrimonio) Vi è condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte Per gli stranieri: nulla osta all’unione civile rilasciato dal proprio Paese (art. 8, DPCM 144/2016) Contatta preventivamente l'ufficio (mail o telefono)
Requisiti d’accesso
Documenti da presentare o allegare Gli interessati fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile di loro scelta (art. 1, c. 1, DPCM 144/2016). Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare (art. 1, c. 2, DPCM 144/2016): il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, c. 4, della legge 76/2016. Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile (art. 8 DPCM 144/1989). Adempimenti e costi a carico dell’interessato Le parti sottoscrivono il verbale della richiesta redatto dall’ufficiale di stato civile ed indicano a quest’ultimo una data, immediatamente successiva al termine di 15 giorni (che servono all’ufficio per verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese ed acquisire eventuali documenti volti a provare l’inesistenza di cause impeditive), in cui ricomparire per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (art. 1, c. 3, DPCM 144/2016). Nel giorno indicato, le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile. Nella dichiarazione le parti: Confermano l’assenza di cause impeditive (art. 3, c. 1, DPCM 144/2016);Possono:Dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell’art. 1, c. 13, della legge 76/2016 (art. 3, c. 4, DPCM 144/2016);Indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione; la parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune (art. 4, c. 1, DPCM 144/2016).Le parti ed i testimoni sottoscrivono il verbale di costituzione dell’unione civile (art. 3, c. 2, DPCM 144/2016). La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato equivale a rinuncia. Di tale fatto l’ufficiale redige processo verbale che la parte e i testimoni presenti sottoscrivono (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016). La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato per la costituzione dell’unione civile equivale a rinuncia. La parte ed i testimoni eventualmente presenti sottoscrivono il verbale redatto dall’ufficiale (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016).
Documenti da presentare o allegare
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile (art. 8 DPCM 144/1989).
Costituzione unione civile.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
L’unione civile si scioglie:
Ultimo aggiornamento: 10 Aprile 2025, 22:32