L’autenticazione, totale o parziale, di un documento consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato.

 

Schede correlate

Autentica di firma

L’autenticazione di copie di documenti è soggetta all’imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

Requisiti d’accesso

Nessun requisito previsto per l’utente.

Modulistica da utilizzare

Nessun modulo previsto per l’utente.

Documenti da presentare o allegare

L’interessato deve:

  • Produrre l’originale del documento e copia dello stesso
  • Esibire un valido documento di riconoscimento

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

L’interessato deve:

  • Presentarsi allo sportello munito sia del documento originale sia di una fotocopia dello stesso
  • Produrre le marche da bollo da 16 euro dovute: una ogni quattro facciate

A chi rivolgersi

Ufficio relazioni con il pubblico

Tempi

Rilascio immediato, di norma

È utile sapere che...

L’autenticazione delle copie può essere fatta:

  • Dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento
  • Da un notaio, cancelliere, segretario comunale
  • Da altro funzionario incaricato dal sindaco
  • Dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, nei casi in cui l’interessato debba presentare la copia autentica alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi. In tali casi:
    • L’autenticazione avviene su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente
    • La copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso
  • Dallo stesso interessato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che può essere apposta in calce alla copia stessa) riguardante il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale (art. 19, DPR 445/2000). Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati

Per autenticare copie di documenti quali registro Iva fatture emesse, occorre presentare l’originale di detti documenti (se si tratta di registri che non riportano più la vidimazione, come quelli conservati negli archivi informatici, è necessario che le stampe siano timbrate o firmarte in originale oppure che il richiedente dichiari per iscritto che quello che esibisce è il documento originale (es: «dichiaro che il documento presentato in data odierna al Comune di Campogalliano per ottenerne da questi l’autenticazione di copia ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445 del 2000, è l’originale del...» segue descrizione documento).

Il comune non può autenticare copie di documenti da presentare per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (per esempio: contenziosi fra privati, cause, decreti ingiuntivi).

NON sono autenticabili le fotografie, gli atti e copie di documento già resi conformi all’originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Circolare Min. interno n. 9/2004 del 26.2.2004. Quesito interpretativo-applicativo in ordine all’art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente all’attestazione di conformità di copie fotostatiche di scritture ed atti privati previa esibizione dell’originale.
  • DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  • DPR 26.10.1972, n. 642. Disciplina dell’imposta di bollo.

 

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