La carta d’identità in formato cartaceo può essere rilasciata solo in caso di reale e documentata urgenza come motivi di salute, partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

Schede correlate

Carta d’identità elettronica (CIE)

Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno (art. 3 del TULPS).

Dal 10/01/2018 si rilascia la carta d’identità elettronica (CIE).

Non è più possibile procedere all’emissione della carta d’identità in formato cartaceo se non in caso di reale e documentata urgenza segnalata dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche o qualora il cittadino sia iscritto nell’AIRE (circolare Min. interno 8/2017). Le carte d’identità cartacee mantengono comunque la propria validità fino alla scadenza (circolare Min. interno 18/2016.

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Carta d’identità elettronica (CIE)

Procedimento

La carta d’identità è un documento di identificazione ai fini di polizia e chi la richiede è tenuto a dimostrare la propria identità personale. Viene rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.

Vale per 10 anni, salvo quanto specificato di seguito, e fino al giorno del compleanno immediatamente successivo.

  • Per i minori di 3 anni la carta d’identità vale 3 anni
  • Per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni: 5 anni
  • Per i maggiorenni: 10 anni
  • Per gli stranieri richiedenti protezione internazionale (carta valida solo sul territorio nazionale): 3 anni

Requisiti d’accesso

  • Residenza nel comune. Per gravi e comprovati motivi (non turistici) la residenza non è richiesta, ma in tal caso occorre il nulla-osta del comune di residenza (circolare Min. interno del 5.11.1999 e circolare Min. interno 23/2004 del 10.5.2004)
  • In caso di carta d’identità valida per l’espatrio, quindi solo per cittadini italiani: immunità dalle condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto (vedere art. 3 della legge n. 1185/1967)

I minori devono necessariamente presentarsi con i genitori (o il tutore). Nel caso si chieda il rilascio della CIE valida per l’espatrio, devono essere presenti entrambi i genitori; qualora uno di essi sia impossibilitato a presentarsi, può consegnare la dichiarazione di assenso all’espatrio unitamente a fotocopia di un suo documento di identità.

Modulistica da utilizzare

Dichiarazione di assenso, da parte dell’altro genitore, al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio del figlio minore

Dal sito web della Polizia di Stato: passaporto per i minori ed espatrio; dichiarazione di accompagnamento.

Documenti da presentare o allegare

  • Restituire la precedente carta d’identità, anche se deteriorata, o l’eventuale relativa denuncia di furto/smarrimento presentata agli organi di polizia. La restituzione o la denuncia sono dovute anche qualora la precedente carta d’identità fosse già scaduta
  • Esibire un documento di identità o equipollente, per l’identificazione dell’interessato qualora questi non sia conosciuto dal funzionario che rilascia il documento
  • Consegnare n. 3 fotografie formato tessera, recenti, a mezzo busto, senza cappello, con sfondo chiaro

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Occorre rendere le dichiarazioni previste nell’apposito modulo. In particolare, qualora l’interessato intenda chiedere il rilascio di una carta d’identità valida per l’espatrio, dovrà dichiarare di NON trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.

I minori di anni 18 devono presentarsi allo sportello accompagnati da:

  • in caso di carta di identità valida per l’espatrio (non riguarda i cittadini stranieri): entrambi i genitori per identificare l’interessato e firmare il consenso per l’espatrio;
  • in caso di carta di identità NON valida per l’espatrio: almeno un genitore per identificare l’interessato.

Il funzionario che rilascia la carta d’identità deve necessariamente vedere la persona a cui il documento di riferisce.

Gli interdetti devono presentarsi allo sportello accompagnati dal tutore per identificare l’interessato e firmare l’eventuale consenso per l’espatrio.

L’interessato, se ha compiuto i anni 12, deve firmare la carta d’identità. Per coloro che non sono in grado di firmare, nello spazio riservato alla firma si apporrà la scritta: «impossibilitato a firmare».

Costi: il Comune ha ripristinato il diritto fisso, previsto dal DL 28.2.1983, n. 55, art. 27, comma 7, n. 5. Pertanto, da aprile 2012, in caso di rilascio o rinnovo della carta d’identità i cittadini devono pagare 5,00 euro.

A chi rivolgersi

Ufficio relazioni con il pubblico

Tempi

Di norma, il rilascio è immediato. Per i non residenti, da 3 a 15 giorni, salvi ritardi da addebitare all’ente terzo.

La a carta d’identità rilasciata su supporto cartaceo può essere rinnovata, ancorché in corso di validità prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (art. 36, comma 7, DPR 445/2000).

È utile sapere che...

La carta d’identità rilasciata o rinnovata dal 26.6.2008 in poi è valida 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo.

La carta d’identità non deve essere rinnovata né aggiornata in caso di cambio di residenza, né in caso di cambio di professione, stato civile o altri dati che nulla hanno a che fare con l’identificazione della persona (circolare Min. interno 24 del 31.12.1992).

Nel documento viene omessa l’indicazione dello stato civile - coniugato o stato libero -, salvo specifica richiesta dell’interessato, (circolare Min. interno 15.7.1997, n. 11 - circolare Min. interno 13.9.1996, n. 09605006-15100/4571) e la professione (circolare Prefettura di Modena 21.11.2005, n. 0016409/2005/Area 2, anche qui).

La carta d’identità non viene plastificata al fine di non vanificarne le caratteristiche antifalsificazione e anticontraffazione (circolare Min. interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994).

Per i maggiorenni la carta di identità è valida come documento per l’espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’articolo 3 della legge n. 1185 del 1967 (secondo uno stampato che viene fatto compilare al richiedente). Per i minori e per gli interdetti, invece, può essere resa valida per l’espatrio con l’assenso, rispettivamente, di entrambi i genitori o del tutore i quali, a tal fine, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra.

I soggetti inabili impossibilitati a recarsi presso gli sportelli comunali possono chiedere che un funzionario comunale si rechi presso il loro domicilio dove saranno espletate le formalità e rilasciato il documento finale.

A richiesta, sull’ultima facciata della carta d’identità cartacea rilasciata a minore di 14 anni può essere apposto il nome dei genitori o di chi ne fa le veci (circolare Prefettura Modena n. 1510 del 30.1.2012).

Il cittadino italiano iscritto all’AIRE può chiedere il rilascio della carta d’identità all’anagrafe comunale oppure presso l’autorità consolare italiana, competente per territorio estero di residenza.

Sono documenti equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (art 35 del DPR 445/2000).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37394/11, ha precisato che la falsificazione della carta di identità non è reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 codice penale), ma quello di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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