Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all’ufficiale di stato civile affinché sia redatto l’atto di nascita ed il bambino venga riconosciuto come cittadino.

Schede correlate

Riconoscimento di figlio

Procedimento (art. 30, DPR 396/2000)

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, di residenza o presso la direzione sanitaria del centro di nascita. Con tale dichiarazione viene formato l’atto di nascita il quale consente al bambino di essere riconosciuto come cittadino dallo Stato.

La denuncia di nascita può essere effettuata

  • da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
  • il solo genitore che riconosce il figlio

La dichiarazione va presentata

  • presso la direzione sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall’evento),
  • presso il comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall’evento),
  • presso il comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall’evento),
  • presso il comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall’evento),
  • presso il comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro comune; in questo caso l’iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall’evento),
  • presso il comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall’evento)

L’eventuale iscrizione del bambino per nascita nell’anagrafe della popolazione residente avviene d’ufficio (art. 7, comma 1, lett. a, DPR 223/1989).

Modulistica da utilizzare

Dichiarazione congiunta dei genitori stranieri per cognome e nome del figlio

Dichiarazione di un solo genitore straniero per cognome e nome del figlio

Dichiarazione di nascita tardiva. Motivazioni

Documenti da presentare o allegare

  • documento d’identità del/i dichiarante/i
  • attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica
  • dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Costi: nessuno

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

Tempi

Il cittadino deve provvedere alla dichiarazione di nascita entro 10 giorni dall’evento. Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre tale termine, verrà comunque redatto un atto di nascita, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica (art. 31, DPR 396/2000).

È utile sapere che...

Se i genitori hanno un’età inferiore ai 16 anni devono avere l’autorizzazione del giudice tutelare.

Se i genitori intendono di comune accordo attribuire al/la neonato/a ambedue i loro cognomi possono farlo presentandosi insieme all’ufficio per fare la richiesta contestualmente alla denuncia di nascita. Senza questa specifica richiesta, al/la bambino/a sarà attribuito il solo cognome paterno. Nel caso sia un unico genitore a fare il riconoscimento al momento della denuncia di nascita il cognome attribuito sarà quello di questo genitore.

È possibile attribuire il nome Andrea ad una bambina (fonte)

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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