Autorizzazione alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, sulla base della volontà del defunto.

 

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Requisiti d’accesso

Vedasi il paragrafo “Documenti da presentare o allegare”

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

Richiesta di autorizzazione corredata da:

  • Documento contenente la manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di testamento, la volontà di dispersione delle proprie ceneri espressa verbalmente in vita dal defunto ai congiunti può essere manifestata con dichiarazione del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Tale dichiarazione deve necessariamente essere sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale (se questi non é l’ufficiale di stato civile di Campogalliano, l’autenticazione è in bollo)
  • Autorizzazione dell’ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.
  • Dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Il coniuge del defunto o, in assenza, il parente più prossimo devono indicare il luogo scelto per la dispersione delle ceneri, tra quelli consentiti, qualora il defunto non si sia espresso in modo specifico.

Gli interessati, ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale, devono produrre:

  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione

La persona incaricata, una volta eseguita la dispersione, deve consegnare l’urna cineraria al personale comunale incaricato presso il cimitero, nei tempi concordati, affinché ne sia avviato lo smaltimento.

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

Tempi

Di norma, il rilascio è immediato.

È utile sapere che...

La dispersione totale delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto.

In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del comune di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune di Campogalliano.

La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune ove sono custodite le ceneri (art. 3 del regolamento comunale).

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

Note

Art. 3 del regolamento comunale. La volontà del defunto può essere espressa attraverso:

  • Disposizione testamentaria
  • Dichiarazione autografa
  • Dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all’atto dell’iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri)
  • Altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali

La volontà di dispersione delle proprie ceneri espressa verbalmente in vita dal defunto ai congiunti può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale con sottoscrizione autenticata.

La dispersione delle ceneri può essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell’associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o in mancanza, dal personale autorizzato del comune o delle imprese che esercitano attività funebre ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale dell’Emilia Romagna 29.7.2004, n. 19.

La dispersione totale delle ceneri nel territorio comunale è consentita:

  • nell’area a ciò destinata posta all’interno del cimitero del capoluogo, denominata “Giardino della Rimembranza”;
  • in aree private poste al di fuori dei centri abitati, che deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non deve dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
  • in altre aree demaniali espressamente individuate con deliberazione della giunta comunale;
  • nel cinerario comune di cui all’articolo 80, comma 6, del DPR n. 285 del 1990
    (Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione).

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8), del DLGS n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

 

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