È il documento che deve accompagnare obbligatoriamente un feretro oltre il territorio nazionale. Lo rilascia il sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso o il cadavere è stato rinvenuto.
Schede correlate
Requisiti d’accesso
Il passaporto mortuario viene rilasciato dietro domanda di:
- Parenti del defunto
- Persona o ditta incaricata dai parenti del defunto
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
Se il trasporto è diretto in paesi aderenti alla convenzione di Berlino del 10.2.1937 - ossia: Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo, Francia, Svizzera, Cecoslovacchia, Turchia, Austria, Zaire, Messico, Romania - occorrono i seguenti documenti:
- Domanda in bollo al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso
- Permesso di seppellimento ed al trasporto rilasciati dal comune in cui è avvenuto il decesso
- Se si tratta di morte violenta, nulla-osta dell’autorità giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all’estero della salma
-
Certificato dell’ASL attestante che la salma è stata confezionata secondo le prescrizioni della convenzione, ed in particolare:
- che è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo
- che l’incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge, articoli 30 e 32 del DPR 285/1990
- che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva, oppure, se ricorre questo caso, che sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 e 25 dello stesso DPR
- Estratto dell’atto di morte, acquisito d’ufficio
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Servono 2 marche da bollo da € 16,00, una per la domanda ed una per il passaporto mortuario.
A chi rivolgersi
È utile sapere che...
Con DPCM 26.05.2000 la competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di polizia mortuaria, contemplata dagli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990, è stata trasferita dal prefetto ai sindaci.
Se il trasporto è diretto in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, oltre ai suddetti documento sono necessari anche:
- Nulla osta all’ingresso della salma nel paese estero di destinazione, rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia su istanza dei parenti del defunto o di persona o ditta da essi incaricata
- Comunicazione di rilascio del passaporto alla prefettura di frontiera attraverso cui il feretro esce dal territorio nazionale.
Per l’estradizione di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, la certificazione di corretto confezionamento prevista dall’art. 29, comma 1, e dall’art. 30, del DPR 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall’addetto al trasporto, comprovante l’idoneità del feretro in funzione del trasporto.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Determinazione dirigenziale Regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6.10.2004. Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali
- Legge regionale dell’Emilia Romagna 29.7.2004, n. 19. Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.
- Circolare Min. sanità n. 24 del 24.6.1993. Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa.
- DPR 10.9.1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. Articolo 27.
- Convenzione di Berlino del 10.2.1937, concernente il trasporto dei cadaveri.