Ogni cittadino ha l’obbligo di dichiarare all’Ufficio anagrafe il luogo in cui ha fissato la propria dimora abituale.

Schede correlate

Iscrizione anagrafica di cittadino straniero (non UE)

Iscrizione anagrafica di cittadino UE

Iscrizione anagrafica di cittadino senza fissa dimora

AIRE

ANPR

Procedimento

Il cittadino che ha fissato nel territorio del Comune la propria dimora abituale o, se già ivi residente, si è trasferito in un altro immobile del medesimo territorio, deve dichiarare il fatto all’Ufficiale d’anagrafe utilizzando l’apposito modulo ministeriale (vedere paragrafo modulistica).

Attenzione. Di norma, presupposto necessario per la residenza in un determinato luogo è che l’interessato vi abbia effettivamente stabilito la propria dimora abituale. Ulteriori informazioni nelle note a fondo pagina.

Le dichiarazioni anagrafiche relative alla residenza concernono (art. 13, DPR 223/1989):

  • Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero
  • Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
  • Cambiamento di abitazione all’interno del comune
  • Cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza
  • Cambiamento della qualifica professionale
  • Cambiamento del titolo di studio

Modalità di invio della dichiarazione

La dichiarazione di residenza può essere recapitata all’Ufficio anagrafe mediante:

La dichiarazione deve essere firmata da tutte le persone maggiorenni alla quale si riferisce. La firma è valida solo se è apposta in presenza dell’impiegato addetto o se il documento firmato è accompagnato dalla copia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

La dichiarazione è sottoposta a condizioni di ricevibilità: deve essere correttamente firmata; deve contenere le informazioni obbligatorie, cioè quelle contrassegnate nel modulo cartaceo da un asterisco; deve essere stato chiaramente descritto il titolo di legittima occupazione dell’immobile. Il cittadino proveniente da uno stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti; in difetto sarà registrato nella famiglia anagrafica come convivente.

Entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della dichiarazione, e con decorrenza da tale data, l’ufficiale d’anagrafe registra le mutazioni anagrafiche dichiarate ed entro 45 giorni dalla medesima data accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro detto termine di 45 giorni l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all’interessato la comunicazione di cui motivi ostativi (art. 10-bis, legge 241/1990), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione (art. 20, legge 241/1990). Qualora, a seguito dei suddetti accertamenti, sia effettuata la comunicazione di motivi ostativi e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine assegnato per la loro presentazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione.

In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L’ufficiale d’anagrafe segnala alle autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Requisiti

  • Dimora abituale nel comune, oppure
  • Domicilio nel comune, per le persone senza fissa dimora
  • Occupazione non abusiva dell’immobile

Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese al comune dai responsabili delle dichiarazioni, ossia:

  • per le famiglie: da ciascun componente in quanto ognuno di essi
    • è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
    • può rendere le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
  • per le convivenze: da chi dirige la convivenza stessa.

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

Alla dichiarazione anagrafica vanno allegati i seguenti documenti:

  • Obbligatori: copia di valido documento di identità di tutte le persone maggiorenni a cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione di quelle che l’hanno sottoscritta di fronte all’Ufficiale d’anagrafe
  • Consigliati: copia del titolo di possesso dell’immobile in cui si dichiara la residenza. Se detto titolo è intestato ad una terza persona, la quale non è direttamente interessata dal procedimento anagrafico, è opportuno che la dichiarazione di residenza sia accompagnata da una dichiarazione con la quale chi ha la disponibilità dell’immobile afferma di essere al corrente della legittima occupazione dell’immobile medesimo da parte dei nuovi residenti.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Le dichiarazioni anagrafiche vanno rese dai responsabili entro 20 giorni dal verificarsi dei fatti e sono esenti da qualsiasi tassa o diritto

La persona che chiede per sé o per altri l’iscrizione nell’anagrafe dei residenti deve dichiarare tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento dei registri anagrafici. In particolare le persone senza fissa dimora devono fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, queste persone si considerano residenti nel comune di nascita.

A chi rivolgersi: Ufficio anagrafe

Tempi

Le dichiarazioni relative a variazioni anagrafiche devono essere rese all’Ufficio anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (art. 13, DPR 223/1989).

L’ufficiale di anagrafe è tenuto ad effettuare le registrazioni anagrafiche entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relative dichiarazioni da parte degli interessati; entro 45 giorni da tale data dispone accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. Se entro tale termine non viene comunicata agli interessati la mancanza dei requisiti o l’esito negativo degli accertamenti svolti (preavviso di rigetto che prelude ad un possibile annullamento dell’iscrizione anagrafica effettuata), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso).

Iscrizione nel nuovo comune e cancellazione da quello di provenienza decorrono entrambe dalla data di ricevimento della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al comune di nuova residenza.

È utile sapere che...

Fino a quando dal comune di emigrazione (cioè di provenienza) non giungono i dati integrati e corretti degli interessati, ai fini di completare le relative schede anagrafiche individuali e di famiglia, il nuovo comune può rilasciare solo il certificato di residenza, lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate e ogni altro dato comunque in possesso dell’ufficio.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie (legge 94 del 2009, art. 1, comma 18). Non possono però essere di ostacolo all’iscrizione anagrafica la natura (le condizioni) dell’alloggio - Circolare Prefettura n. 1/13 del 14.1.2013.

Accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica - Poteri e competenze dell’ufficiale d’anagrafe - I provvedimenti anagrafici. Documento ANUSCA (Minardi), 18.11.2009.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

Note

Cambio di residenza e patente. La registrazione anagrafica della nuova residenza determina, per gli interessati, il corrispondente aggiornamento negli appositi archivi informatici della Motorizzazione civile (Ministero delle infrastrutture dei trasporti). Dopo tale aggiornamento il Ministero non invia alcun adesivo con l’indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione (dal 1/10/2020), né per la patente (dal 2/3/2013). A seguito della modifica all’art. 94 del codice della strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV - Archivio Nazionale Veicoli. Il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell’Automobilista scarica l’attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità. Informazioni a questa pagina.

Famiglia anagrafica. Con tale termine si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art. 4, DPR 223/1989).

Convivenza anagrafica (da non confondersi con la convivenza di fatto). Con tale termine si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 5, DPR 223/1989).

Occupazione non abusiva. In base all’art. 5 del DL 28.3.2014, n. 47, chi occupa abusivamente un immobile NON può vi può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi, e ogni eventuale atto emesso in violazione di tale divieto è nullo ad ogni effetto di legge. Pertanto dalla dichiarazione/documentazione anagrafica si deve poter sapere sempre chi è il proprietario dell’immobile (dati anagrafici, indirizzo e telefono). In assenza di dichiarazione idonea a dimostrare l’occupazione legittima dell’alloggio, la dichiarazione risulterà irricevibile in quanto mancante di un elemento sostanziale senza il quale l’ufficiale d’anagrafe non può procedere all’iscrizione entro i due giorni lavorativi successivi di cui all’art. 18, comma 1, del DPR 223/1989.], pena la nullità degli atti emessi, a tutti gli effetti di legge (art. 5, DL 28.3.2014, n. 47).

Presupposti della dichiarazione di residenza. I cittadini hanno il diritto/dovere di dichiarare la loro dimora abituale e quella delle persone su cui esercitano la potestà o la tutela, ai fini dell’aggiornamento della rispettiva posizione nell’anagrafe della popolazione residente. Quanto al concetto di dimora abituale va considerato che “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Cassazione Civile, 14 marzo1986). Dunque “la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all’ufficiale dell’anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l’iscrizione nell’anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione” (Circolare Min. interno 21/2001). “È consolidato in giurisprudenza e in dottrina che il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo, mentre quello soggettivo non ha una sua autonomia e viene assorbito da quello oggettivo, rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali” (Giovanni Pizzo, rivista Lo Stato Civile Ialiano, gen. 2020, pag. 49). “... le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato di fatto” (Istat, Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992).

Verifica dei requisiti per la residenza. “La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 DPR 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l'onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui” (Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 15/02/2021, n. 3841).

Modalità per inviare la dichiarazione di residenza per posta elettronica

1. SCARICARE il modulo ministeriale e stamparlo su carta.

2. COMPILARE in stampatello il modulo nel modo più chiaro, preciso e completo. I campi contrassegnati da un asterisco (*) richiedono informazioni obbligatorie, la loro mancanza comporta lo scarto della dichiarazione. Occorre specificare in modo preciso l’indirizzo, completo di numero civico esterno, eventuale esponente (tipicamente la lettera che segue il civico: es. 10/A, 10/B, ecc.) ed eventuale numero interno dell’appartamento. Verificare bene queste informazioni sul posto.

3. ANTIABUSIVISMO (art. 5, DL 47/2014). Alla quarta pagina del modulo ministeriale è obbligatorio, pena scarto della dichiarazione, indicare esattamente il titolo di legittima occupazione dell’immobile. Se il dichiarante non è proprietario né titolare di contratto d’affitto, comodato o simile, ma è semplicemente ospite (in quanto coniuge, parente, amico, ecc.) del proprietario/affittuario/comodatario, ecc., dovrà compilare il punto 6 di detta quarta pagina, fornendo nell’apposito spazio tutti i dati utili per consentire all’Ufficio anagrafe di effettuare le dovute verifiche (esempio: sono/siamo ospite/i di... Pinco Pallino, nato il ... a ..., residente a ..., recapito ..., proprietario... o titolare di contratto di affitto tuttora vigente, registrato presso... in data ... al n. ..., ecc., il quale è al corrente della presente dichiarazione).

4. FIRMA. La dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma autografa, da tutte le persone maggiorenni. In mancanza viene scartata. Ricordarsi di firmare anche l’informativa breve sulla privacy, riportata nell’ultima parte del modulo.

5. ALLEGATI

5.1. Se si entra in una famiglia già esistente, si prega di allegare la dichiarazione di conoscenza da parte della persona alla quale è intestata detta famiglia.

5.2. In ogni caso si prega di allegare anche copia (scansione) del titolo di legittima occupazione da parte del/i dichiarante/i o di chi lo/i ospita: rogito di acquisto, contratto di affitto, di comodato, ecc., per consentire all’Ufficio anagrafe di verificare detto titolo e di controllare la corrispondenza fra l’indirizzo dichiarato e gli estremi catastali dell’immobile.

5.3. Se i dichiaranti non hanno la disponibilità diretta dell’immobile ma ne sono ospiti, si prega di allegare la dichiarazione di chi ha la proprietà/disponibilità dell’immobile.

5.4. Se la dichiarazione riguarda anche STRANIERI:

5.4.1. Con cittadinanza UE, allegare la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 30/2007.

5.4.2. Con cittadinanza non UE, allegare un valido titolo di soggiorno.

5.4.3. Tutti, allegare, in originale o in copia autenticata, i documenti che dimostrano le relazioni di parentela fra i componenti della famiglia. Se tali documenti sono stati formati da autorità straniere devono essere in regola con le norme in materia di legalizzazione e traduzione. In mancanza di tali documenti le persone saranno anagraficamente registrate come conviventi con l’intestatario della scheda di famiglia.

6. SCANSIONARE tutti i documenti: la dichiarazione con le firme autografe; la carta d’identità di tutte le persone che l’hanno firmata; gli eventuali altri documenti allegati e firmati (per essere valido qualsiasi documento firmato deve essere accompagnato dalla carta d’identità del/i sottoscrittore/i).

7. INVIARE VIA EMAIL a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tutte le scansioni effettuate, specificando nell’oggetto del messaggio: dichiarazione di residenza di... seguita dal cognome e nome di tutte le persone interessate.

8. VERIFICARE il buon esito dell’invio. Se questo è avvenuto tramite posta elettronica semplice (non certificata), e quindi non si dispone della ricevuta attestante l’avvenuta corretta ricezione della dichiarazione da parte del Comune, è onere del mittente contattare allo scopo l’Uff. anagrafe o l’Uff. protocollo.

 

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